Green Pass sui luoghi di lavoro: chiarezza e soluzioni
Facciamo chiarezza: la normativa
Come noto, sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 21 Settembre 2021, n. 127, che prevede, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e/o privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione anche sulla base di contratti esterni.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per l’entrata nel luogo di lavoro. Per i lavoratori esterni la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro senza certificazione verde è punito con la sanzione amministrativa stabilita da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. In caso di assenza di controlli e di mancata adozione delle misure organizzative possono essere sanzionati anche i Datori di Lavoro.
Come organizzarsi per Green Pass e accesso aziendale?
Grazie alle soluzioni Zucchetti è possibile automatizzare la lettura e il controllo del Certificato verde: i terminali Zucchetti infatti sono in grado anche di leggere e verificare la validità del Green Pass*.
Se possiedi già un terminale Zucchetti di controllo accessi compatibile (ZP3, ZP3BIO e ZP4 Glass) è possibile configurare la lettura del Green Pass* attraverso la semplice installazione di un dispositivo aggiuntivo, il QR Box, il lettore QR Code di Zucchetti.
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* Nel rispetto della normativa vigente emanata dal Garante della Privacy, i dati del Green Pass non vengono salvati nel sistema.
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