Fatturazione elettronica: Abolizione Esterometro

da | 4 Mag 2022 | News

Come funziona l’esterometro

Dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 – prevedendo ‘introduzione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (B2B e B2C) – ha introdotto anche un nuovo adempimento a carico dei soggetti passivi IVA: la trasmissione telematica dei dati relativi alle cessione di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro).

L’esterometro, infatti fa riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso soggetti esteri che non sono tenuti a doversi identificare in Italia per operare. La comunicazione c.d. esterometro è una comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere da inviare all’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1, co. 1103, Legge n. 178/20, ha modificato l’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/154 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare (non solo le fatture elettroniche), ma anche i dati delle operazioni con l’estero (eliminando l’obbligo comunicato delle operazioni transfrontaliere). In particolare, le operazioni effettuate con controparti estere a partire dal 1° luglio 2022 (Legge n. 215/2021) devono essere trasmessi all’Amministrazione finanziaria utilizzando:

  • Il Sistema di Interscambio;
  • Il formato XML.

L’abolizione dell’esterometro da Luglio 2022

L’abrogazione dell’esterometro, inizialmente prevista da Gennaio, entrerà ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2022. Pertanto, fino al 30 giugno 2022 i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia continueranno a essere comunicati trimestralmente all’Agenzia dele Entrate. 

A decorrere dal 1° luglio, invece, la trasmissione dei dati all’Agenzia dovrà avenire utilizzando il Sistema di Interscambio (Sal) secondo il formato standard delle fatture elettroniche XML.

Soggetti obbligati ed esclusi dall’esterometro

Sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere gli operatori economici residenti o stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese e ricevute verso e da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con periodicità trimestrale. La norma prevede quindi l’assoggettamento a fatturazione elettronica per i soggetti identificati, escludendoli, di conseguenza, dall’esterometro.

Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che applicano un regime fiscale di vantaggio o un regime forfettarioovvero il regime speciale degli agricoltori. Sono esclusi, inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.

Esterometro: cosa occorre fare dal 1° Luglio?

Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, adottato per l’invio delle fatture elettroniche. Le specifiche tecniche di invio della comunicazione precisano quanto segue:

  • Operazioni attive: dovrà essere prodotta una fattura elettronica intestata al cliente estero, indicando quale codice destinatario il valore: “XXXXXXX”. la fattura in questione non verrà effettivamente consegnata dal Sdl al cessionario\committente estero.
  • Operazioni passive: il cessionario che riceverà una fattura passiva, dovrà farsi carico di generare un documento di Integrazione o di Autofattura nel formato della fattura elettronica, da trasmettere al Sdl.

Dati da trasmettere nell’esterometro

I dati che devono essere indicati riguardano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Dati da indicare nella comunicazione:

  1. I dati identificativi del cedente/prestatore;
  2. I dati identificativi del cessionario/committente;
  3. La data del documento comprovante l’operazione;
  4. La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  5. Il numero del documento;
  6. La base imponibile;
  7. L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Codici Natura Operazione Nell’esterometro E Nella Fattura Elettronica:

 CODICE NAUTRA DELL’OPERAZIONE 
 N1 Escluse ex art. 15
 N2 Non soggette
N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli art. 7 – 7-septies
N2.2 Non soggette – Altri casi
 N3 Non imponibili
N3.1 Non imponibili – Esportazioni
N3.2 Non imponibili – Cessioni intracomunitarie
N3.3 Non imponibili – Cessioni verso San Marino
N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Non imponibili – A seguito di dichiarazione di intento
N3.6 Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
 N4 Esenti
 N5 Regime del margine/iva non esposta in fattura
 N6 Inversione contabile/reverse charge
 N6.1 Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – Subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – Cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – Operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – Altri casi
N7 Iva assolta in altro Stato UE

 

Termini per la Trasmissione dell’esterometro

La Legge n. 178/2020, art. 1, co. 1103 ha previsto termini differenziati di trasmissione delle operazioni attive e passive, laddove:

  • Per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Vale a dire entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni (es. il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
  • Per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. L’unica eccezione riguarda l’emissione dell’autofattura elettronica (es. servizio relativo ad un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater) ove il committente nazionale è chiamato ad emettere autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (con controparte estera).

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’allegato delle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

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