Fatturazione elettronica: Abolizione Esterometro
Come funziona l’esterometro
Dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2018 – prevedendo ‘introduzione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (B2B e B2C) – ha introdotto anche un nuovo adempimento a carico dei soggetti passivi IVA: la trasmissione telematica dei dati relativi alle cessione di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro).
L’esterometro, infatti fa riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso soggetti esteri che non sono tenuti a doversi identificare in Italia per operare. La comunicazione c.d. esterometro è una comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere da inviare all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 1, co. 1103, Legge n. 178/20, ha modificato l’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/154 prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare (non solo le fatture elettroniche), ma anche i dati delle operazioni con l’estero (eliminando l’obbligo comunicato delle operazioni transfrontaliere). In particolare, le operazioni effettuate con controparti estere a partire dal 1° luglio 2022 (Legge n. 215/2021) devono essere trasmessi all’Amministrazione finanziaria utilizzando:
- Il Sistema di Interscambio;
- Il formato XML.
L’abolizione dell’esterometro da Luglio 2022
L’abrogazione dell’esterometro, inizialmente prevista da Gennaio, entrerà ufficialmente in vigore dal 1° luglio 2022. Pertanto, fino al 30 giugno 2022 i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia continueranno a essere comunicati trimestralmente all’Agenzia dele Entrate.
A decorrere dal 1° luglio, invece, la trasmissione dei dati all’Agenzia dovrà avenire utilizzando il Sistema di Interscambio (Sal) secondo il formato standard delle fatture elettroniche XML.
Soggetti obbligati ed esclusi dall’esterometro
Sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere gli operatori economici residenti o stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese e ricevute verso e da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con periodicità trimestrale. La norma prevede quindi l’assoggettamento a fatturazione elettronica per i soggetti identificati, escludendoli, di conseguenza, dall’esterometro.
Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che applicano un regime fiscale di vantaggio o un regime forfettarioovvero il regime speciale degli agricoltori. Sono esclusi, inoltre, i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
Esterometro: cosa occorre fare dal 1° Luglio?
Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, adottato per l’invio delle fatture elettroniche. Le specifiche tecniche di invio della comunicazione precisano quanto segue:
- Operazioni attive: dovrà essere prodotta una fattura elettronica intestata al cliente estero, indicando quale codice destinatario il valore: “XXXXXXX”. la fattura in questione non verrà effettivamente consegnata dal Sdl al cessionario\committente estero.
- Operazioni passive: il cessionario che riceverà una fattura passiva, dovrà farsi carico di generare un documento di Integrazione o di Autofattura nel formato della fattura elettronica, da trasmettere al Sdl.
Dati da trasmettere nell’esterometro
I dati che devono essere indicati riguardano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Dati da indicare nella comunicazione:
- I dati identificativi del cedente/prestatore;
- I dati identificativi del cessionario/committente;
- La data del documento comprovante l’operazione;
- La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- Il numero del documento;
- La base imponibile;
- L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).
Codici Natura Operazione Nell’esterometro E Nella Fattura Elettronica:
CODICE | NAUTRA DELL’OPERAZIONE |
N1 | Escluse ex art. 15 |
N2 | Non soggette |
N2.1 | Non soggette ad IVA ai sensi degli art. 7 – 7-septies |
N2.2 | Non soggette – Altri casi |
N3 | Non imponibili |
N3.1 | Non imponibili – Esportazioni |
N3.2 | Non imponibili – Cessioni intracomunitarie |
N3.3 | Non imponibili – Cessioni verso San Marino |
N3.4 | Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | Non imponibili – A seguito di dichiarazione di intento |
N3.6 | Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | Esenti |
N5 | Regime del margine/iva non esposta in fattura |
N6 | Inversione contabile/reverse charge |
N6.1 | Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro |
N6.3 | Inversione contabile – Subappalto nel settore edile |
N6.4 | Inversione contabile – Cessione di fabbricati |
N6.5 | Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | Inversione contabile – Operazioni settore energetico |
N6.9 | Inversione contabile – Altri casi |
N7 | Iva assolta in altro Stato UE |
Termini per la Trasmissione dell’esterometro
La Legge n. 178/2020, art. 1, co. 1103 ha previsto termini differenziati di trasmissione delle operazioni attive e passive, laddove:
- Per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Vale a dire entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni (es. il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- Per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. L’unica eccezione riguarda l’emissione dell’autofattura elettronica (es. servizio relativo ad un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater) ove il committente nazionale è chiamato ad emettere autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (con controparte estera).
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’allegato delle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
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